Art. 84 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 84

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.200 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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