Art. 87 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 87

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 70 unità.
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