Art. 9
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
Le denominazioni "mandorlata" e "...al latte di mandorla", sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge.
La denominazione "orzata", seguita dalla indicazione obbligatoria "a base di sciroppo al benzoino", è riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all' della presente legge.
Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.
Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.
Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-23;116#art-9