Art. 11

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

In vigore dal 22 mar 1968
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 e con quella proporzionale di lire 25.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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