Art. 11
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 e con quella proporzionale di lire 25.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-23;116#art-11