Art. 13

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

In vigore dal 22 mar 1968
Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani. Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.
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