Art. 13
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani.
Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-23;116#art-13