Art. 10

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

In vigore dal 22 mar 1968
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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