Art. 6

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

In vigore dal 22 mar 1968
Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo