Art. 7
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonchè usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi ed attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come "tipo", "gusto", "uso", tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità e le proprietà nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.
È consentita per lo sciroppo di cui all'articolo 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.
Per lo sciroppo di cui all' non è consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-23;116#art-7