Art. 2

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

In vigore dal 22 mar 1968
La denominazione "sciroppo di orzata" è riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio. Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
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