Art. 14
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
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