Art. 16
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanità, secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE - RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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