Art. 13 · LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

Art. 13

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

In vigore dal 22 mar 1968
Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani. Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.
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