Art. 8

LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34

In vigore dal 2 mag 1974
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di: a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennità previste dall'; b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall' e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanità o dai veterinari provinciali; c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'; d) lire 150 milioni per le attività di cui all'articolo 7.
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