Art. 3

LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34

In vigore dal 1 gen 1968
L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è modificato come segue: "Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti. Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti. Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione".
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