Art. 5
LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34
In vigore dal 1 gen 1968
Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli della presente legge.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.
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