Art. 4
LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34
In vigore dal 1 gen 1968
Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'.
A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.
La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.
Il Ministro per la sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.
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