Art. 10
LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34
In vigore dal 1 gen 1968
All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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