Art. 6

LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34

In vigore dal 1 gen 1968
Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonchè ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge. Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonchè agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.
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