Art. 9
LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34
In vigore dal 1 gen 1968
I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.
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