Art. 2

LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34

In vigore dal 1 gen 1968
Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie. Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.
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