Art. 8

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 2 gen 1968
La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio. Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni. Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio.
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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185 (Art. 8 Norme sui passaporti.) — Testo vigente | Portale Normativo