Art. 13

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia. 2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'. 3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto
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