Art. 17

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 25 nov 2009
1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge. 2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni. 3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi
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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185 (Art. 17 Norme sui passaporti.) — Testo vigente | Portale Normativo