Art. 22

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 2 gen 1968
A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.
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