Art. 24

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato . La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, era stata negato o ritirato. La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall', lettere d) ed e) , ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
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