Art. 24
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
In vigore dal 19 feb 2026
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge,
è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato
.
La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda
da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,
era stata negato o ritirato.
La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda
da euro 500 a euro 5.000
se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall',
lettere d) ed e)
, ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
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