Art. 24 · LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Art. 24

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato . La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, era stata negato o ritirato. La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall', lettere d) ed e) , ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
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