Art. 3

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 14 giu 2023
Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare; b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
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