Art. 6
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
In vigore dal 19 feb 2026
Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune
...
;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari.
Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185#art-6