Art. 4
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
In vigore dal 11 ago 2023
I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dall' sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
3 febbraio 2011, n. 71
, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185#art-4