Art. 7
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
In vigore dal 2 gen 1968
L'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorità di residenza può delegare a provvedere l'autorità competente per domicilio o per dimora.
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