Art. 10

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 2 gen 1968
Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell' è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato. Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale. Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo. Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell', lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell' e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall', l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo