Art. 9

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11 . Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale: a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato; b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno; c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi. L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.
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