Art. 22
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
In vigore dal 2 gen 1968
A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185#art-22