Art. 23

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 23 ott 1999
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977 (Art. 23 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.) — Testo vigente | Portale Normativo