Art. 25

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 23 ott 1999
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale. Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
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