Art. 25
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 23 ott 1999
I
bambini
di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai
bambini
stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i
bambini
che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
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