Art. 24
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 23 ott 1999
I
bambini
di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di
rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.
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