Art. 20

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 23 ott 1999
L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro ,sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità. La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
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