Art. 21
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 23 ott 1999
In deroga a quanto disposto dall', la
Direzione provinciale del lavoro
può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei
bambini
e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
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