Art. 21

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 23 ott 1999
In deroga a quanto disposto dall', la Direzione provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977 (Art. 21 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.) — Testo vigente | Portale Normativo