Art. 18
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 23 ott 1999
Per i
bambini
, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
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