Art. 28
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 23 ott 1999
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all', mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente alla
Direzione provinciale del lavoro
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