Art. 29
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 21 nov 1967
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - GUI - RESTIVO - ANDREOTTI -
BO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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