Art. 23 · LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Art. 23

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 23 ott 1999
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
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