Art. 7
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Accordo per commettere genocidio)
Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell' della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.
Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell' della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.
Per i promotori la pena è aumentata.
Storico versioni
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