Art. 8
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Pubblica istigazione e apologia)
Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.
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