Art. 3
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Circostanza aggravante)
Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-10-09;962#art-3