Art. 2
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Deportazione a fine di genocidio)
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Storico versioni
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