Art. 4
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Atti diretti a commettere genocidio
mediante limitazione delle nascite)
Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
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