Art. 9

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962

In vigore dal 14 nov 1967
(Competenza per materia) La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo