Art. 9
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Competenza per materia)
La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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