Art. 5
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Atti diretti a commettere genocidio
mediante sottrazione di minori)
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
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