Art. 5

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962

In vigore dal 14 nov 1967
(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori) Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo