Art. 7 · LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962

Art. 7

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962

In vigore dal 14 nov 1967
(Accordo per commettere genocidio) Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell' della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni. Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell' della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno. Per i promotori la pena è aumentata.
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